Documentazione per Sposarsi in Italia

Documentazione per Sposarsi in Italia. Contrarre matrimonio nel Bel Paese è sogno di molti, ma ciò che non tutti sanno è che questo è possibile sia con rito civile che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Ma come è ben noto, la burocrazia non è certo semplice, ecco perché Vania Weddings vi assisterà passo passo in tale procedura, anche per ciò che riguarda la riproduzione dei documenti nel vostro paese di origine, così che sposarsi in Italia sia un gioco da ragazzi!

Per coloro che invece intendono procedere in autonomia, di seguito troverete delle linee guida molto utili.

MODALITÀ

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
  • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari.
  • I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana.

REQUISITI

Il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla Osta, o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali (vedi ultimo paragrafo).
Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L’indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all’Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L’AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l’Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell’Autorizzazione del Tribunale.

Nota: qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l’atto di nascita.

Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:

  • Dall’Autorità dell’Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i documenti rilasciati nei paesi membri dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/1191) e nei seguenti Stati: Gran Bretagna,  Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Russia, Svizzera, Turchia. (Convenzione di Londra del 7 Giugno 1968).
  • Dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia) o mediante apostille  dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all’estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

DOCUMENTAZIONE PER SPOSARSI IN ITALIA DA PRESENTARE

  • passaporto valido;
  • nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati;
  • copia del documento dell’interprete (se necessario);

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.

I documenti formati all’estero dovranno essere in tradotti in italiano (o redatti su modelli plurilingue previsti da apposite convezioni) e legalizzati.

DISPOSIZIONI PER DETERMINATI PAESI SUL NULLA-OSTA

I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, MOLDOVA, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il “Certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dall’ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE o AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d’America o dell’Australia in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console italiano all’estero, Tribunale, Notaio…

Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:

  • fare le pubblicazioni nel Regno Unito e ottenere un “Certificato di non impedimento”, rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, ed una “Dichiarazione giurata bilingue” resa dall’/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio
  • rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare
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